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L'esclusione dalla iscrizione alla Cassa ingegneri e architetti (prevista dall'art. 2 della L. 1046/1971) per il professionista in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non opera per il solo fatto dell'iscrizione dell'ingegnere o architetto ad altra Cassa, essendo necessario anche, ai fini dell'esclusione, che il professionista abbia effettivamente svolto l'attività professionale tutelata dall'altra Cassa.