Sentenza Cassazione penale del 23.01.2014 n. 3544

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Data: 06/02/2014
Tipologia: Normativa


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La sopravvenienza alla proposizione di ricorso per cassazione di carenza di interesse alla sua definizione, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, lo esonera dall'obbligo di pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p. come conseguenze della sua inammissibilità.



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