La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 8 del 30 gennaio 2014, ha risposto ad un quesito di Filt CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti e UGL Trasporti, in merito alla abrogazione dell’art. 1 bis del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004) operata dall’art. 3, comma 46, L. 92/2012. Nello specifico, l’interpellante chiede quali siano gli effetti della suddetta abrogazione in ordine agli accordi sindacali sottoscritti per l’attivazione di strumenti di sostegno del reddito dopo il 31 dicembre 2012, sulla base di accordi quadro stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012. È stato, pertanto, sottolineato che i decreti ministeriali di concessione dei relativi trattamenti, sebbene emanati successivamente al 1° gennaio 2013, sono “integralmente assoggettabili al regime legale vigente al momento della stipula dell’accordo, secondo il principio del tempus regit actum”. L’applicazione del menzionato principio giuridico involge, evidentemente, anche la questione sollevata dall’istante afferente invece alle ipotesi in cui l’accordo sindacale sia stato sottoscritto dopo l’abrogazione della norma in argomento, ovvero nel corso dell’anno 2013, nel contesto di un processo di ristrutturazione avviato con accordo quadro stipulato in sede governativa, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di carattere abrogativo.
Sul punto va evidenziato che anche in tali casi l’accordo sindacale sulla base del quale verrà emanato il decreto ministeriale di autorizzazione all’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale assume un ruolo fondamentale. In risposta al quesito avanzato, va dunque anche in tal caso tenuto conto del momento della stipulazione dell’accordo medesimo al fine di individuare il regime legale applicabile che, nella fattispecie prospettata, risulta essere quello della L. 92/2012, abrogativa dell’art. 1 bis, D.L. 249/2004, nonché modificativa della disciplina contenuta nella L. 223/1991. Non è infatti possibile ritenere che il semplice accordo quadro, nello specifico stipulato nel 2008, possa consentire la “ultrattività” della previgente disciplina.