La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 3 del 30 gennaio 2014, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione della disciplina normativa sulla vendita diretta a domicilio, svolta senza vincolo di subordinazione, L. 173/2005, ai fini dell’applicabilità o meno della presunzione di cui all’art. 69 bis, D. Lgs. 276/2003, introdotto dalla L. 92/2012. In particolare l’istante chiede, per quanto di competenza di questo Ministero, se le prestazioni rese da questa tipologia di lavoratori possano o meno essere ricomprese nella più ampia categoria delle “altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo” assoggettabili alle previsioni contenute nell’art. 69 bis sopra citato. Ciò premesso, così come in parte chiarito con circ. n. 7/2013 di questo Ministero, va evidenziata la “specialità” della L. 173/2005 la quale, ai fini dello svolgimento della attività in questione, introduce numerose condizioni (obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 114/1998, possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del medesimo Decreto).
Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 173/2005 l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese; in tal caso, peraltro, l’incarico va provato per iscritto con indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 4 della L. 173/2005. Realizzandosi tutte le condizioni di Legge, pertanto, si ritiene che l’attività in questione, per i soggetti in possesso di posizione fiscale ai fini IVA, non sia interessata dal regime presuntivo dell’art. 69 bis del D. Lgs. 276/2003. Viceversa, qualora l’attività venga svolta in assenza di una o più condizioni previste dalla L. 173/2005 e quindi non si configuri una vera e propria “vendita diretta a domicilio”, potrà trovare applicazione l’art. 69 bis del D. Lgs. 276/2003 (v. circ. 32/2012) fermo restando che, in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto potrà essere “direttamente” ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. circ. n. 7/2013).