Modello per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie nonostante l'iscrizione nel Registro delle opposizioni.
Le nuove regole del marketing telefonico
Gli abbonati (ora definiti dalla legge "contraenti") i cui nominativi e numeri siano in elenco che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie, devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni. Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).
L´iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.
Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate pubblicitarie rivolgendosi al Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni:
Cosa occorre fare se, nonostante l´iscrizione nel Registro si ricevono ancora telefonate promozionali?
Per opporsi ad ulteriori futuri contatti da parte dell´operatore economico nel cui interesse la telefonata promozionale è effettuata (ad esempio una compagnia telefonica, un operatore del settore energetico, assicurativo, bancario etc.) l´interessato può esercitare direttamente nei suoi confronti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento.
In particolare, con riferimento alla numerazione telefonica oggetto di contatto, l´interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
L´esercizio di tali diritti può essere effettuato agevolmente avvalendosi del modello reperibile sul sito web dell´Autorità all´indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online, che deve essere inviato all´operatore economico nel cui interesse è stata effettuata la chiamata promozionale.
Rispetto all´esercizio di tali diritti, il titolare del trattamento deve fornire riscontro all´interessato "senza ritardo", al più tardi entro un mese dal ricevimento dell´istanza (il termine è prorogabile in casi particolari fino a tre mesi).
Modello per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie nonostante l'iscrizione nel Registro delle opposizioni