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L’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non si pongono in contratto con la normativa di uno Stato europeo (nel caso di specie l’Austria), che assoggetta a un termine di prescrizione trentennale - che inizia a decorrere dalla conclusione dell’accordo in forza del quale è stata fissata la data di riferimento ai fini dell’avanzamento o dall’inquadramento a un livello di retribuzione erroneo - il diritto del dipendente di chiedere una nuova valutazione dei periodi di servizio da prendere in considerazione ai fini della fissazione di tale data di riferimento.