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L’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che non può consentire ad uno Stato europeo (nel caso di specie Svezia) di esigere che il discendente, di una persona che ha il permesso di soggiorno, di età pari o superiore a 21 anni dimostri, per poter essere considerato a carico della persona succitata, ossia che ha il permesso di soggiorno, e rientrare, quindi, nella nozione di «familiare» contenuta nella direttiva comunitaria, di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorità del suo paese d’origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento.