Come noto, entro il prossimo 31/01/2014 scade il periodo di “tolleranza” concesso dalle Entrate entro il quale va effettuata la comunicazione relativa a:
• beni concessi in godimento ai soci o familiari nel 2012,
• finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti nel 2012.
Si rammenta infatti che, ancorché il termine “originario” di presentazione sia scaduto lo scorso 12/12/2013, l’invio della comunicazione entro il suddetto maggior termine non comporta l’applicazione di alcuna sanzione.
Tuttavia, di recente, l’Agenzia ha pubblicato una serie di precisazioni (FAQ), specificando, in particolare che:
• le imprese in contabilità semplificata sono esonerate dall’obbligo di comunicazione qualora non dispongano di un c/c dedicato all’attività;
• per i beni a deducibilità limitata l’obbligo di comunicazione non sussiste qualora non emergano differenze fra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito imputabile per trasparenza e il valore normale;
• la comunicazione va effettuata per i beni concessi ed i finanziamenti ricevuti nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l’anno solare;
• in caso di compresenza di finanziamenti/capitalizzazioni è necessario compilare 2 distinti moduli.