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La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato), nella parte il quale prevede che il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della L. 339/2003 conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.