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Il contratto di agenzia a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo quando scade il termine di preavviso, sancito nell'interesse e a tutela della parte non recedente. Ne consegue che il recesso dell'agente, intervenuto durante il periodo di preavviso conseguente all'atto di recesso del preponente, integra una rinuncia al preavviso e l'anticipazione dell'estinzione del rapporto, che resta pur sempre imputabile alla volontà del preponente, su cui permane l'obbligo di corrispondere l'indennità di cessazione.