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In materia di trasferimento di ramo d'azienda, tanto la normativa comunitaria quanto la legislazione nazionale perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva. La citata direttiva del 1998 richiede pertanto che il ramo d'azienda oggetto del trasferimento costituisca entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria e, analogamente, l’art. 2112, comma 5, c.c. si riferisce alla "parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata".