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L'art. 38, n. 2, R.D.L. 1827/1935 - che esonera dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria gli operai, agenti ed impiegati delle amministrazioni statali, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ai quali è assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza - è norma suscettibile di interpretazione estensiva, che consente di includere tra i destinatari anche i dipendenti di enti pubblici che, sebbene non rientranti tra quelli elencati nella disposizione, ne possiedano i requisiti che giustificano l'esenzione.