APE: se manca, l'atto è comunque valido?

APE: se manca, l'atto è comunque valido?

La Circolare del Giorno n. 15 del 23.01.2014

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Data: 23/01/2014
Tipologia: Approfondimento


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La disciplina relativa all'Attestato di Prestazione Energetica (APE) che, a seguito del "Decreto energia", ha sostituito l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), ha subito diverse modifiche a fine anno, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, ad opera:

  • del Decreto "destinazione Italia" (D.L. n. 145 del 23.12.2013);
  • della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013);
  • del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 151 del 30.12.2013).
Le modifiche apportate dai vari interventi normativi hanno, tuttavia, creato molta confusione. In particolare, la Legge di Stabilità 2014 ha rinviato l'operatività della norma sulla nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell'APE, ma non ha tenuto conto che la norma stessa era stata già abrogata dal Dl «destinazione Italia».
In questa circolare, cerchiamo di fare il punto sulla disciplina.



SKU FT-20897 - Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolare_del_giorno_2014