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L’art. 9, comma 5, della legge 67/1988, più volte modificato e integrato, ha stabilito particolari agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, applicate ogni anno in occasione dell’autoliquidazione. La misura della riduzione dei premi attualmente è pari:
• al 75 per cento per le cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone di montagna e
• al 68 per cento per quelli operanti nelle zone svantaggiate.
Per agevolare il calcolo del premio 2014 con applicazione della riduzione in questione è stato predisposto apposito foglio di calcolo. Nulla è cambiato circa le modalità di applicazione e di calcolo delle riduzioni per le cooperative operanti in zone di montagna e svantaggiate.