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La legge 98/2013, di conversione del d.l. 69/2013, è intervenuta con norma di interpretazione autentica sulla concessione alle cooperative agricole e ai loro consorzi delle riduzioni contributive previste a favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone di montagna o svantaggiate, che occupano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato. Infatti, l’art. 32, comma 7-ter, ha infatti disposto: 7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta é riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 , non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.