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Qualora l'assicurazione, pur disponendo di un proprio ufficio legale interno, si avvalga in modo continuativo della collaborazione di avvocati e procuratori esterni, operanti in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, deve ravvisarsi un rapporto riconducibile fra quelli contemplati dall’art. 409, n. 3, c.p.c. c., e quindi devoluto alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, ove risulti che l'attività di detti professionisti presenti caratteri, oltre che di continuità, anche di coordinazione, nel senso che, in relazione all'inserimento di essa nell'organizzazione dell'ente e collegamento con gli scopi dallo stesso perseguiti, sia assoggettata ad ingerenza e direttive dell'ente medesimo, compatibili con l'indicata autonomia professionale (cosiddetta parasubordinazione).