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Il datore di lavoro che ha già intimato il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, può comunicare al lavoratore un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, che però produrrà effetti solo nel caso in cui il giudice accerti l'illegittimità del primo licenziamento . Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 27390 del 6 Dicembre 2013.