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La previsione dell'assegnazione di compiti ulteriori al segretario comunale prevista dall'art. 17, comma 68, della L. 127/1997 non si traduce nell'assoluta discrezionalità dell'Ente locale di assegnare compiti diversi al segretario comunale dovendo trovare tale assegnazione una sua congrua motivazione in specifiche esigenze dell'ente, quale potrebbe essere la necessità di riorganizzare la nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Ed infatti, in tale ipotesi, la temporaneità dell'incarico è idoneo presupposto di legittimità della relativa delibera di assegnazione.