Con la recente CM 35/2013, l'Agenzia, ha fornito chiarimenti in merito alle regole per beneficiare della nuova disposizione Iva che ha eliminato il divieto di detrazione/rivalsa a seguito di accertamento; in particolare, è stato precisato che:
l'esercizio della rivalsa è ammesso solo a seguito di accertamenti divenuti definitivi dopo il 24/01/2012 attraverso uno degli istituti deflativi del contenzioso ovvero per mancata impugnazione dell'atto o per sentenza definitiva;
in pendenza di giudizio, non è consentita né la rivalsa né la detrazione dell’Iva per le somme versate a titolo provvisorio; laddove l’accertamento si consolidi, con acquisizione a titolo definitivo, potrà essere esercitata la rivalsa anche per quanto già versato nel corso del contenzioso;
la detrazione è consentita anche nelle ipotesi di importazione, splafonamento e reverse charge.