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La scelta del datore di lavoro di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione presso un terzo comporta l'obbligo (ed il connesso onere probatorio) del datore di lavoro del repechage ossia l'obbligo di adibire il lavoratore licenziato in altre mansioni di analogo livello professionale. Questo il contenuto della sentenza n. 27651 della Corte di Cassazione sezione lavoro, dell' 11 Dicembre 2013.