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La società per azioni con partecipazione pubblica non è automaticamente esentata dall'obbligo contributivo per disoccupazione, in riferimento alla sua natura di "esercente di pubblici servizi", ma si tratta di verificare, caso per caso, se essa goda del requisito di "stabilità", desumibile dal combinato disposto dell'art. 40 del R.D.L. 1827/1935 e dell'art. 36 del D.P.R. 818/1957 per l'applicazione del suddetto esonero. Tale requisito di stabilità deve essere riconosciuto dal provvedimento ministeriale ex art. 36 D.P.R. 818/1957 in relazione al sistema di garanzie in concreto previste nella disciplina del CCNL sul licenziamento e in considerazione del fatto che si tratta di servizi pubblici per i quali effettivamente è non facile ipotizzare il rischio della disoccupazione.