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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 34 dell’11 dicembre 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 3, L. n. 223/1991, nella parte in cui dispone l’esenzione, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, dal versamento del contributo d’ingresso dovuto per ciascun lavoratore collocato in mobilità ai sensi dell’art. 5, comma 4, della citata Legge.
In particolare, l’istante chiede se anche l’ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito stipulato ai sensi dell’art. 182 bis della Legge Fallimentare, da imprese che nel corso del trattamento di CIGS abbiano necessità di attivare la procedura di mobilità di cui all’art. 4 della L. n. 223/1991, possa essere assimilata alle fattispecie previste dall’art. 3 comma 3 citato, ai fini dell’esenzione dal versamento contributivo in esame. Sembra possibile una “assimilazione” dell’istituto della ristrutturazione del debito con quelli di cui all’art. 3, comma 3, della L. n. 223/1991 ai fini dell’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 5, comma 4 della medesima Legge, atteso peraltro che tale esonero svolge, in tutte le ipotesi contemplate, la finalità di non incidere ulteriormente sulle situazioni di crisi delle imprese assoggettate alle procedure in questione.