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Il lavoratore gode di un vero e proprio diritto soggettivo al versamento dei contributi previdenziali in proprio favore in conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo ha pregiudicato, con la conseguenza che, in caso di omesso o tardivo versamento dei contributi, esso lavoratore può agire in giudizio anche prima che si sia concluso il rapporto giuridico previdenziale, per ottenere la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione assicurativa mediante il versamento all'Ente previdenziale dei contributi omessi e non prescritti, mentre, per i contributi prescritti, può avvalersi del rimedio previsto dall'art. 13 della L. 1338/1962, che gli consente di ottenere in contraddittorio necessario con l'Ente, la condanna del datore di lavoro alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione corrispondente ai contributi omessi.