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Il trasferimento del dipendente per "incompatibilità ambientale" è giustificato se motivato da esigenze tecniche, organizzative e produttive, ai sensi dell’art. 2103 c.c., e non da finalità punitive o sanzionatorie nei confronti del lavoratore, ciò anche nel caso di lavoratore disabile. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, nella sentenza n. 24775 del 5 Novembre 2013.