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ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale “prima casa” non è sufficiente la dichiarazione resa nell’atto di compravendita di voler destinare l’immobile de quo ad abitazione, nei termini previsti dalla legge, ma è necessario l’effettivo trasferimento dell’acquirente. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22944 del 9 Ottobre 2013.