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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 11 e 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), sollevata dal Tribunale ordinario di Roma, prima sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione e alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), nelle parti in cui stabilisce che: a) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco poteva essere richiamato in servizio «in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale»; secondo l’attuale formulazione, tale richiamo può avvenire «in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall’autorità competente che opera il richiamo e b) esclude dal campo di applicazione del d.lgs. n. 368 del 2001 i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, precisando che essi «ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione.