L'Associazione Bancaria Italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere se, a parere di questa Commissione, la normativa sul divieto di fumo sia estensibile anche alle cd. "sigarette elettroniche"; in particolare si richiede se, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili secondo cui le sigarette elettroniche con nicotina presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, il divieto di fumo, di cui alla L. 3/2003 debba essere esteso anche a tali dispositivi elettronici. La Commissione, con interpello n. 15 del 24 ottobre 2013, ha stabilito che, in analogia all'orientamento europeo esistente - richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell'Istituto Superiore di Sanità - di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco - in quanto non contenenti tabacco - ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall'art. 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori. In ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità il datore di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, né potrà essere consentito l'uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l'utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate).