La Federazione nazionale UGL Polizia penitenziaria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alle seguenti fattispecie: 1. obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi all'interno delle strutture e dei servizi penitenziari; 2. applicazione dell'allegato IV, punto 1.3.6, del D.Lgs. n. 81/2008; 3. predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria. La Commissione, con interpello n. 12 del 24 ottobre 2013, ha stabilito che il legislatore, con il rinvio ai decreti attuativi, non ha inteso realizzare un minor grado di tutela in questi settori di attività ma unicamente tener conto delle peculiarità connesse con il servizio espletato. Al riguardo l'art. 2 del D.M. n. 388/1997 stabilisce che per le strutture e i servizi penitenziari "le norme e le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali ed organizzative preordinale ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche alfine della liberazione di persone detenute o internate, attentati all'incolumità del personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressività, autolesionismo o autosoppressione, nonché il conferimento di posizioni di preminenza ad alcuni detenuti o internati, per mantenere l'ordine e la disciplina". In particolare, in relazione al primo quesito, l'articolo 3 del citato decreto ministeriale non elimina l'obbligo, per il datore di lavoro, della valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, ma prevede che il datore di lavoro deve tener conto, nella elaborazione del documento di valutazione dei rischi, delle esigenze particolari individuate negli articoli 1 e 2 del citato DM 388/1997. In merito al secondo quesito, relativo alle problematiche di sicurezza presentate dalle superfici vetrate, non essendo state disciplinate dal regolamento le caratteristiche di tali superfici, ad esse si applica quanto previsto dall'allegato IV, punto 1.3.6. del D.Lgs. n. 81/2008. In riferimento al terzo quesito, ovvero la predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia Penitenziaria, la Commissione ritiene, sempre per i motivi appena indicati, che trovi integrale applicazione l'allegato IV punto 1.12 del D.Lgs. n. 81/2008 le cui previsioni andranno attuate secondo le risultanze della valutazione dei rischi.