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La sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell’art. 1464 c.c.. Questa la conclusione della Corte di Cassazione sezione lavoro, nella sentenza n. 25073 del 7 Novembre 2013.