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Il piano formativo individuale, di norma redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti dal Formedil Nazionale, dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro e potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutore o referente aziendale.
Per la compilazione del piano formativo individuale, compresa l'analisi delle competenze generali e professionali dell'apprendista, l'impresa potrà avvalersi delle scuole edili o degli enti formativi accrediti di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie del presente contratto.
Il PFI dovrà contenere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le eventuali competenze possedute al momento della stipula del contratto, l'indicazione del tutor.
Nel caso di non utilizzo della suddetta procedura l'impresa dovrà dare evidenza dei piani formativi individuali sottoscritti, alle Organizzazioni Sindacali tramite una delle Associazioni datoriali firmatarie, secondo le modalità che verranno concordate a livello territoriale.