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La contestazione degli addebiti, assolvendo, nel contesto del procedimento disciplinare regolato dall'art. 7 della L. 300/1970, lo scopo di consentire al lavoratore un'immediata ed efficace difesa, deve rivestire il carattere della specificità, ossia esporre i dati e gli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità, in guisa tale che, pur senza una precisa menzione della normativa contenente la sanzione proposta, sia consentita l'esatta individuazione dell'infrazione contestata; l'indagine sull'effettiva sussistenza di detto requisito è rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato e deve svolgersi con riferimento al procedimento disciplinare stragiudizialmente esauritosi, non potendo assumere valore di determinante elemento di giudizio il comportamento osservato dalle parti nel corso del successivo procedimento giurisdizionale.