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Il preavviso è espressamente previsto dal legislatore nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato (articolo 2118 c.c.), trovando giustificazione, per il lavoratore, nel fatto che il medesimo, trovatosi improvvisamente privo di occupazione, deve essere messo in grado di ricercare un nuovo posto di lavoro, non altrettanto è a dirsi per il contratto a termine, nel quale nulla viene a perdere il lavoratore in termini economici e di certezza circa il momento finale del rapporto, risultando integralmente ristorata l'illegittima risoluzione ante tempus dalla corresponsione delle retribuzioni maturate successivamente al recesso e sino alla scadenza del rapporto.