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Il Ministero dello Sviluppo economico, con la nota n. 172574 del 22 ottobre 2013, ha precisato che le regole sanzionatorie previste per le violazioni relative al pagamento del diritto annuale devono intendersi ora uniformate a quelle previste per le violazioni connesse al pagamento dei tributi erariali.
Pertanto, anche in caso di errori o insufficienti versamenti del diritto annuale dovuto per l'iscrizione alla Camera di commercio, si rendono applicabili i princìpi indicati dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E/2013.
Contrariamente a quanto avveniva in precedenza, quindi, non può essere considerato tardivo, bensì solo insufficiente, il versamento del diritto annuale, eventualmente comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria, effettuato in misura inferiore rispetto al dovuto. In tal caso, è possibile regolarizzare ricorrendo al ravvedimento operoso.
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