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Nello svolgimento della propria attività il commercialista si espone sia a responsabilità verso il cliente per la prestazione eseguita, sia alla commissione di violazioni tributarie e penali, in genere in concorso con il cliente stesso; in tal caso per determinare la violazione è necessario rilevare l'esistenza di dolo specifico. Nel caso in specie la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati risulta razionalmente dedotta secondo quanto illustrato nelle due sentenze di merito, in cui si è snodato l’iter processuale, con motivazione adeguata dalle circostanze. Questa la decisione della Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 39873 del 26 Settembre 2013