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Il Trib. Torino ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale, in quanto ha ritenuto che l’art. 5, comma 2, della L. 142/2001 si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, in caso di licenziamento del socio lavoratore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, ma prevede che "restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo" e che "contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione".