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Nel giudizio di impugnazione del licenziamento di lavoratore subordinato, il lavoratore è tenuto a provare soltanto i fatti costitutivi del proprio diritto alla reintegrazione, vale a dire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo. Laddove invece sia controversa l'applicabilità dell'art. 18 della L. 300/1970, e in particolare sia controverso il requisito quantitativo del personale del datore di lavoro, di cui al comma 1 di tale norma (nel testo modificato dall'art. 1 della L. 108/1990), l'onere di provare la sussistenza del detto requisito grava in ogni caso sul datore di lavoro, a prescindere dalla di lui posizione processuale (di attore o di convenuto).