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Il risarcimento dei danni derivati dalla mancata assunzione è determinabile, di regola, nell’ammontare delle retribuzioni non percepite dalla data dell'avviamento a quella della sentenza che liquida il danno, salva la prova (gravante sul datore di lavoro, debitore) che il protrarsi dello stato di disoccupazione del soggetto protetto sia dovuto a colpevole inerzia del medesimo.