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Nel caso di recesso datoriale per giusta causa con effetto immediato, nell’ambito di un contratto di collaborazione a progetto ex art. 67 comma II del D.L.vo n. 276/2003 è inapplicabile la penale prevista contrattualmente dalle parti per le ipotesi di recesso anticipato ad nutum e con preavviso, essendo, la disciplina del recesso per giusta causa inderogabile al potere dell’autonomia privata e trattandosi di istituti di natura ontologicamente differente. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, nella sentenza n. 22396 del 1° Ottobre 2013.