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La pubblicità del c.d. <codice disciplinare> (ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 300/1970) mediante affissione in luogo accessibile a tutti non è imposta al datore di lavoro nel caso in cui il fatto, addebitato al lavoratore, integri la nozione legale di <giusta causa> (art. 2119 c.c.) o di <giustificato motivo soggettivo> di licenziamento (art. 3 della L. 604/1966), ma soltanto quando quel fatto corrisponda ad ipotesi di <mancanze> sanzionate con il licenziamento, che siano legittimamente previste dalla contrattazione collettiva (o da altra fonte equipollente).