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Si pone in contrasto con gli artt. 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la normativa di uno Stato membro (nel caso di specie della Germania), che subordina la concessione di un aiuto alla formazione in ragione di studi svolti in un altro Stato membro all’unico requisito di avere stabilito un domicilio permanente, ai sensi della stessa normativa, sul territorio nazionale (nel caso di specie della Germania). La CGCE ha constatato che il requisito del domicilio permanente, richiesto dalla normativa della Germania, nonostante limitate deroghe al medesimo, è al contempo troppo generale e troppo esclusivo e, infatti, ciò da vita ad una restrizione al diritto di libertà di circolazione e di soggiorno.