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In tema di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, la procedura disciplinata dall'art. 4 della L. 223/1991 assegna al sindacato, a fronte dell'esercizio del potere imprenditoriale modificativo in maniera non marginale dell'assetto aziendale, un ruolo di tutela dell'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro nell'ambito del più generale controllo su eventi che incidano, in maniera non marginale, sull'assetto occupazionale; poiché la tutela di un tale interesse è subordinata alla informazione, da parte dell'imprenditore, che risulti la impraticabilità di rimedi alternativi ai licenziamenti, il lavoratore è legittimato a far valere l'incompletezza della informazione anche con riferimento a tale punto, in quanto la comunicazione rituale e completa della mancanza di alternative ai licenziamenti rappresenta, nell'ambito della procedura, una cadenza legale che, se mancante, risulta ontologicamente impeditiva di una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato.