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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 28 del 23 ottobre 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, D.L. 726/1984 (conv. dalla L. n. 863/1984) concernente l’istituto dei c.d. contratti di solidarietà espansivi. In particolare, l’istante chiede se il contributo erogato ai sensi della disposizione di cui sopra, in favore dei datori di lavoro che procedano ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, possa essere altresì concesso qualora alla riduzione di orario corrispondano assunzioni “in eccedenza” ossia tali da produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria. Alla luce della norma richiamata, pertanto, si sottolinea che l’eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria non rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione. In altri termini ed in risposta al quesito avanzato si ritiene che il contributo in questione spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.