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Il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione del licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto ed a tutte le circostanze del caso. In tal senso, l’inadempimento del lavoratore, qualora provato dal datore di lavoro, ex art. 5 della L. 604/1966, deve essere valutato avuto riguardo al criterio della non scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c., con la conseguenza che la irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata nella sola ipotesi in cui sia notevole l’inadempimento del prestatore alle obbligazioni contrattuali, ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea del rapporto.