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Al rapporto di lavoro dei dirigenti non si applicano, in ragione del suo carattere particolarmente fiduciario, numerose disposizioni che disciplinano la stessa tipologia contrattuale con riferimento alle altre categorie di lavoratori. In particolare, al contratto di lavoro a termine dei dirigenti non si applica l'art. 2, comma 2 della L. 230/1962, e pertanto la continuazione del rapporto di lavoro a termine dopo la scadenza del termine stesso non ne comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato.