Sentenza Cassazione civile del 23.09.2013 n. 21675

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Data: 18/10/2013
Tipologia: Normativa


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In tema di liquidazione degli onorari di avvocato nei confronti del proprio cliente, il professionista può scegliere tra il rito speciale previsto dagli art. 28, 29 e 30 della L. 794/1942 e quello monitorio per decreto ingiunzione. Qualora egli opti per il secondo, e la sua domanda venga accolta, il debitore che intenda proporre opposizione deve farlo mediante atto di citazione, e non mediante ricorso. Tuttavia, per il principio della conversione degli atti processuali nulli, la eventuale adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione non determina la nullità della opposizione quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto.



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