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Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP n. 45298 del 7 ottobre 2013, rispondendo ad un quesito dell'Università degli studi dell'Insubria, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del congedo parentale ad ore. Il comma 1 bis dell'art. 32 del D. Lgs. 151/2001 (aggiunto dall'art. 1, comma 339 lett. a), della L. 228/2012), ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale di cui al citato art. 32 su base oraria; lo stesso articolo ha demandato alla contrattazione collettiva di settore le modalità per l'applicazione e la fruizione di tale congedo. Ad oggi, per quanto riguarda il settore del lavoro pubblico, i contratti non hanno ancora provveduto al recepimento di tale norma e pertanto, non sarà possibile l'applicazione della nuova disposizione normativa.