Sentenza Cassazione civile del 20.09.2013 n. 21633

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Data: 11/10/2013
Tipologia: Normativa


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In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Nel caso di specie, è legittimo il licenziamento per il direttore di una filiale di banca per aver violato la normativa bancaria nella quale rientravano le norme dettate in tema di negoziazione degli assegni del Regio Decreto n. 1736 del 1933.



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