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E’ inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato oppure non avvocato; ciò non determina alcun "vulnus" agli artt. 3 e 24 Cost., stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l'esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.