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Atteso che l'attività di erogazione delle cure termali costituisce un mercato autonomo e distinto da quello dell'estrazione delle acque curative, di cui il primo è riservato alla libera concorrenza tra imprese, mentre il secondo costituisce oggetto di monopolio legale, tra i due mercati si frappone il segmento di attività imprenditoriale, costituito dalla lavorazione delle acque a fini termali. Di conseguenza, sia che l'attività di lavorazione delle acque costituisca un mero corollario dell'attività di estrazione, essendo a essa strettamente connessa (art. 8, 2° co., L. 10 ottobre 1990, n. 287), tanto da essere ricompresa nel monopolio legale, sia che costituisca, invece, attività autonoma ma propedeutica all'erogazione delle cure termali, esercitata in regime di monopolio di fatto, l'azienda di estrazione delle acque curative non può legittimamente, senza incorrere nella fattispecie sanzionata dell'abuso di posizione dominante, rifiutarsi di fornire le acque lavorate alle imprese operanti nel mercato secondario, distinto ma collegato, della erogazione delle cure termali, cui essa stessa partecipa.