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L'atto di precetto, non essendo un atto giudiziale, in quanto non contiene una domanda rivolta ad un giudice, può essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante sostanziale senza che abbia rilievo la normativa sulla rappresentanza negli atti processuali; la sottoscrizione, pertanto, può essere sia di un procuratore, ad negotia della parte, sia di un legale, avvocato o procuratore munito di mandato ad litem, pure se iscritto in un altro distretto.
Tali principi operano anche nel caso di autorizzazioni all'esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c., ove la notifica del precetto sia contestuale all'atto di pignoramento non richiedendosi per la richiesta di pignoramento il patrocinio legale, mentre il procedimento previsto da detta norma, preordinato ad incidere sui soli effetti del precetto, sta al di fuori del giudizio al quale si riferisce la disciplina del patrocinio legale (art. 82 segg. c. p. c.), con la conseguenza che il soggetto abilitato a sottoscrivere il precetto deve ritenersi legittimato anche a chiedere il provvedimento giudiziale ex art. 482 c.p.c.